Art. 7
(Commissione di vigilanza).

      1. Allo scopo di monitorare l'attività delle guardie particolari giurate, le regioni provvedono all'istituzione di apposite commissioni di vigilanza composte dai rispettivi

 

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assessori competenti in materia di sicurezza, da tre membri nominati dal consiglio regionale e da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dalle guardie particolari giurate che hanno almeno cinquecento iscritti nel territorio regionale.